Documento ALOSI
Statuto
Adeguamento dicembre 2022
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI DELLA SVIZZERA ITALIANA (ALOSI)
I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
Art. 1 Denominazione Sotto la denominazione "Associazione Logopedisti della Svizzera italiana" (in seguito l'Associazione) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. L'Associazione è un'organizzazione professionale che riunisce logopedisti diplomati che lavorano nella Svizzera italiana.
Art. 2 Sede La sede dell'Associazione è il domicilio del suo Presidente.
Art. 3 Scopo L'Associazione persegue i seguenti scopi: • promuovere e difendere gli interessi della professione e dei soci dell'Associazione. A tal fine l'Associazione può concludere contratti e prendere parte ad atti giudiziari che rientrano nell'interesse dei soci o di una parte importante di essi; • promuovere il perfezionamento professionale dei suoi membri; • promuovere sul territorio l'informazione e la sensibilizzazione relativa alle tematiche professionali; • promuovere e intrattenere relazioni con i logopedisti delle altre regioni linguistiche, con altre associazioni, organismi o movimenti di logopedisti svizzeri o stranieri.
II. MEMBRI
Art. 4 Membri attivi È membro attivo il socio logopedista che risponde ai seguenti criteri: • è in possesso di un diploma riconosciuto dalla Conferenza dei Direttori della Pubblica Educazione; • ha una buona padronanza, orale e scritta, della lingua italiana; • svolge attività logopedica nella Svizzera italiana. Non può essere socio chi è già socio di un'altra associazione o ente che si pone in conflitto con Io scopo dell'ALOSI o con i suoi interessi. Il passaggio da membro attivo a membro passivo durante l’anno non prevede il rimborso della differenza di quota sociale annuale. Art. 5 Membri passivi È membro passivo il socio logopedista che risponde ai seguenti criteri: • è in possesso di un titolo di studio riconosciuto ma non esercita la sua professione nella Svizzera italiana; • non è in possesso di un titolo di studio riconosciuto, ma lavora legittimamente nella Svizzera italiana; • è in possesso di un titolo di studio riconosciuto, ma non padroneggia la lingua italiana. Il membro passivo non ha diritto di voto. Il membro passivo non può essere eletto nel Comitato dell'Associazione né far parte della Commissione deontologica. Il passaggio da membro passivo a membro attivo durante l’anno prevede il versamento della differenza di quota sociale annuale.
Art. 6 Ammissione Il logopedista deve indirizzare la sua domanda di ammissione in forma scritta al Segretario, unitamente al diploma e al curriculum vitae. La domanda deve essere accolta dal Comitato, il quale la sottopone per ratifica all'Assemblea ordinaria. Il pagamento della quota sociale viene richiesto per l’intero anno in seguito all’approvazione del membro da parte del Comitato. La qualità di membro attivo non è influenzata dalla quantità di ore di lavoro logopedico svolte settimanalmente. II logopedista che interrompe provvisoriamente la sua attività deve informare per iscritto il Comitato che a sua volta informa l'Assemblea. I membri sono tenuti al rispetto rigoroso dello Statuto, del Codice deontologico e in generale di tutte le regole dell'Associazione, come pure al pagamento della quota sociale, che sono condizioni imprescindibili per l'accoglimento della domanda di ammissione.
Art. 7 Uscita dall'Associazione Il socio può uscire in ogni momento dall'Associazione. La dichiarazione di uscita è notificata in forma scritta al Comitato e ha effetto al momento della ricezione. Il membro uscente è comunque tenuto al pagamento delle quote arretrate e della quota intera per l'anno in corso.
Art. 8 Esclusione Il socio può essere escluso dall'Associazione per gravi o ripetute violazioni degli obblighi statutari e/o del Codice Deontologico. La decisione di esclusione è di competenza dell'Assemblea.
III. ORGANIZZAZIONE
Art. 9 Organi Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Comitato, la Commissione deontologica e i Revisori dei conti.
Art. 9.1 Assemblea L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro il 31 dicembre. I soci sono invitati all'Assemblea con convocazione notificata almeno 1 mese prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea ha le seguenti competenze: - elezione del Comitato, del Presidente e della Commissione deontologica; - nomina dei Revisori dei conti; - accettazione del rapporto annuale e del rendiconto finanziario; - fissazione della quota sociale; - ammissione ed esclusione dei soci; - deliberazione riguardo i soci passivi; - approvazione e modifica dello Statuto; - deliberazione su eventuali proposte presentate e su tutti gli oggetti che le sono riservati dalla Legge e dallo Statuto. L'Assemblea è costituita validamente se è presente la maggioranza dei membri attivi. ln caso di mancato raggiungimento della maggioranza, una seconda Assemblea potrà essere convocata entro una settimana e questa potrà deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti. ln seno all'Assemblea ogni socio attivo ha diritto a un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri attivi presenti all'Assemblea. È necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri attivi presenti all'Assemblea per le seguenti decisioni importanti: • la modifica dello Statuto; • l’esclusione di un socio. Per ogni Assemblea verrà redatto un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e in seguito messo a disposizione di tutti i membri. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni momento, con preavviso di 7 giorni, dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei membri attivi dell'Associazione.
Art. 9.2 Il Comitato Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione e ha il compito di dirigere l'Associazione tenendo fede al suo scopo e allo Statuto. Il Comitato si compone di un minimo di 5 membri a un massimo di 9 membri e resta in carica 2 anni. Tutti i membri del Comitato uscente sono rieleggibili. Il Comitato nomina al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi. Ha diritto di firma collettiva a due, con il Segretario o un altro membro del Comitato. ln caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. Il Comitato ha potere decisionale negli ambiti non riservati all'Assemblea o alla Commissione deontologica.
Art. 9.3 La Commissione deontologica La Commissione deontologica è composta da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, che abbiano una pratica professionale di almeno 10 anni, con esperienza in diversi ambiti. I membri della Commissione deontologica restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. La Commissione deontologica si occupa di vigilare sul rispetto del Codice deontologico, in particolare sul rispetto dei criteri di qualità nell'esercizio della professione. La Commissione deontologica ha in particolare i seguenti compiti: • adeguare e aggiornare le norme contenute nel Codice deontologico; • vigilare che le norme deontologiche vengano rispettate; • decidere in caso di situazioni conflittuali riguardanti l'esercizio della professione; • decidere sanzioni conseguenti a mancanze deontologiche; • emettere raccomandazioni relative alle diverse pratiche e procedure professionali. La Commissione deontologica si riunisce almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea ordinaria, durante la quale presenta la propria attività. Le competenze e il funzionamento della Commissione deontologica sono regolati nel Regolamento della Commissione deontologica ALOSI.
Art. 9.4 I revisori dei conti I Revisori dei conti sono un organo indipendente nominato dall'Assemblea fra i propri soci, composto da due membri che restano in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori dei conti sono incaricati della verifica annuale dei conti sociali, rispettivamente del bilancio e del rapporto annuale che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per approvazione.
IV. MEZZI FINANZIARI
Art. 10 Risorse dell’associazione Le risorse dell'Associazione sono costituite: • dalle quote sociali; e dalle sovvenzioni e da eventuali doni o lasciti; • dagli introiti dell'attività dell'Associazione.
Art. 11 Rimborso spese I membri di tutti gli organi dell'Associazione svolgono il loro compito a titolo gratuito. È garantito il rimborso delle spese di trasferta e il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di mandati speciali. Tali indennità sono decise dal Comitato.
Art. 12 Responsabilità I membri dell'Associazione non sono responsabili degli impegni finanziari assunti da quest'ultima. Essi sono responsabili esclusivamente a concorrenza della quota sociale da loro pagata. V. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 13 Scioglimento Oltre ai casi previsti dalla legge, lo scioglimento può avvenire se la decisione è presa dall'Assemblea con una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci dell'Associazione, attivi e passivi.
Art. 14 Liquidazione La decisione di scioglimento e liquidazione dell'Associazione di cui all'art. 13, dovrà anche prevedere la destinazione dell'eventuale importo residuo risultante dalla liquidazione, dopo aver fatto fronte a tutte le spese e gli impegni dell'Associazione. L'importo dovrà essere comunque destinato a un'Associazione o istituzione che persegue gli stessi scopi dell'Associazione sciolta.
VI. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non contemplato nello Statuto, valgono gli art. 60 segg. del Codice civile svizzero.
Il presente Statuto è stato accettato dall'Assemblea tramite votazione per corrispondenza nel mese di novembre 2020 ed entra in vigore a partire dal 1. dicembre 2020.
Morbio Inferiore, il 5 dicembre 2022
La Presidente Nynke Zittema , La Segretaria Lisa Mariotti